Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 87


(abrogato) CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

[1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’ articolo 88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
(Comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
(Alinea così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
(Lettera abrogata dall'art. 1, comma 909, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
(Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, lett. i-ter), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011)
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 909, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. l), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007)
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 909, lett. d), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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