Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 257


(abrogato) ENTRATA IN VIGORE

[1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.
(Comma inserito dall'art. 1-octies, comma 1, lett. d), D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007. Infine, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, il predetto art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 6/2007, ha cessato di avere applicazione a decorrere dal 1° agosto 2007)
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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