Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 241


(abrogato) ARBITRATO (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009) (Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)

[1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 19, L. 6 novembre 2012, n. 190)
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.
(Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.
(Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.
(Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.
(Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007, dall'art. 29, comma 1-quinquiesdecies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. h), nn. da 1) a 3), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
(Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
(Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
(Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
(Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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