Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 240-bis


(abrogato) DEFINIZIONE DELLE RISERVE (art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000)

[1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 12, D.L. 70/2011)
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’ articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. hh), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 12, D.L. 70/2011)
(Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. uu), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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