Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 217


(abrogato) APPALTI AGGIUDICATI PER FINI DIVERSI DALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ DI CUI AI SETTORI DEL CAPO I O PER L'ESERCIZIO DI UNA DI DETTE ATTIVITÀ IN UN PAESE TERZO (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

[1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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