Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 191


(abrogato) NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

[1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
(Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007)
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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