Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 186


(abrogato) SEZIONE III Qualificazione dei contraenti generali (ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - CLASSIFICHE (art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

[1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bbb), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007)
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 186"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti