Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 16


(abrogato) TITOLO II Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice (CONTRATTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIALE BELLICO) (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358/1992)

[1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
(Articolo abrogato dall'art. 33, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a decorrere dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 208/2011)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti