Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 152


(abrogato) CAPO III Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori e del contratto di disponibilità (Rubrica così modificata dall'art. 44, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori». L'originaria rubrica «Promotore finanziario, società di progetto» era stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007.) (DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE

[1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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