Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 151


(abrogato) TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE NEGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (art. 65, direttiva 2004/18)

[1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette).
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007)
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 151"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti