Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 140


(abrogato) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) (Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. p), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)

[1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, dall'art. 4, comma 2, lett. p), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 44, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 57, se l’importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all’articolo 28.
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57.]
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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