Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 137


(abrogato) INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI COTTIMO (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)

[1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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