Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 110


(abrogato) CONCORSI SOTTO SOGLIA

[1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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