Decreto Legislativo del 2006 numero 155 art. 7


(abrogato) DENOMINAZIONE

[1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017. A norma del citato art. 19, comma 1, tutti i riferimenti al presente provvedimento si intendono riferiti al suddetto D.Lgs. n. 112/2017)

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