Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 52


ENTRATA IN VIGORE
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.
(Comma prima modificato dall'art. 1-septies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300)
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.

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