Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 36


PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo 35 devono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi più regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica.
2. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di più enti locali, può essere depositato presso ciascuna provincia e ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilità è ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i relativi enti di gestione.
3. Resta ferma la facoltà per il committente o proponente di richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di modalità di divulgazione più adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalità, su espressa richiesta del committente o proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per il quale l'autorità designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 42, comma 3.
4. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri.
5. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), l'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente, almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione territorialmente interessata.
6. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure direttamente alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione del progetto.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si pronuncia sulla compatibilità ambientale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui al comma 5, e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza.
8. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 31, comma 2.
9. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35, il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di revisione il Consiglio dei Ministri si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.

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