Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 318-quater


VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
(Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l’intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015)

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