Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 274


RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI SULLE EMISSIONI DEI GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione è trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione concernente gli impianti anteriori al 1988 per i quali è stata concessa l'esenzione prevista dall'articolo 273, comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine l'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette esenzioni contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione circa i casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II, sezioni 1 e 4, lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto e le deroghe di cui alle note delle lettere A e B del medesimo Allegato II, parte II, sezione 1. A tal fine l'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con le modalità previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve indicare le emissioni totali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri e la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ( APAT ) trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la suddetta relazione, nonché i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. La relazione di cui al comma 5, nonché i dati disaggregati raccolti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono resi disponibili alle autorità competenti sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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