Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 18


EFFETTI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'articolo 17.
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione.
3. Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica l'articolo 12, comma 3.

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