Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 13


INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE
1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

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