Decreto Legislativo del 2006 numero 140 art. 21


INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 85-BIS NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:
«Art. 85-bis. - 1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

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