Decreto Legislativo del 2006 numero 118 art. 3


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 145 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchè gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».

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