Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 90


(originario art. 74.) (L'art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 74 ad art. 90) ONERI FINANZIARI

1. All'attuazione del presente Codice si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 90"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti