Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 78


(abrogato) COMPITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

[1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.
(Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’ articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 591, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 591, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 591, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
(Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l'intero Capo VIII)]
(Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

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