Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 70


(abrogato) BANCA DATI DEI PROGRAMMI INFORMATICI RIUTILIZZABILI

[1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.
(Comma sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.]
(Comma abrogato dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
(Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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