Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 60


BASE DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.
(Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.
(Comma inserito dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.
(Comma inserito dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
(Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)]
(Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
(Alinea così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
(Comma inserito dall'art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 232, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 210, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.
(Comma inserito dall’art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

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