Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 57


(abrogato) MODULI E FORMULARI

[1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
(Comma modificato dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 6, lett. e), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
(Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)]
(Articolo abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

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