Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 52


ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI (Rubrica così modificata dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

[1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.]
(Comma abrogato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.
(Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e, successivamente, dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50.
(Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.
(Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.]
(Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102)]
(Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.]
(Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.]
(Comma abrogato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.
(Articolo modificato dall'art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

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