Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 50


CAPO V (Il presente Capo, comprendente in origine le Sezioni da I a IV, risulta ora suddiviso nelle Sezioni da I a III, a seguito della soppressione dell’intitolazione della Sezione IV – Carte elettroniche, posta prima dell’art. 66, disposta dall’art. 59, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) Dati delle pubbliche amministrazioni, identita' digitali, istanze e servizi on-line (Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) - SEZIONE I Dati delle pubbliche amministrazioni (DISPONIBILITÀ DEI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.
(Comma inserito dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice.
(Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)]
(Comma abrogato dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.
(Comma aggiunto dall’art. 40, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

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