Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 45


CAPO IV Trasmissione informatica dei documenti (VALORE GIURIDICO DELLA TRASMISSIONE)

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
(Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 41, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 45"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti