Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 44-bis


(abrogato) CONSERVATORI ACCREDITATI

[1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
(Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
(Articolo inserito dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)]
(Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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