Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 40


CAPO III Gestione, conservazione e accessibilita' dei documenti e fascicoli informatici (Rubrica così sostituita dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) SEZIONE I (Intitolazione inserita dall’art. 36, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) Documenti della pubblica amministrazione (FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI)

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.
(Comma modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.]
(Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
[3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.]
(Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
[4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.]
(Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 40"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti