SEZIONE III Trasferimenti di fondi, libri e scritture (Rubrica così sostituita dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
TRASFERIMENTI DI FONDI (Rubrica così sostituita dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
(Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)