Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 32-bis


SANZIONI PER I PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI, PER I GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PER I GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE E PER I CONSERVATORI (Rubrica così sostituita dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Comma sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.
(Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
(Comma modificato dagli artt. 28, comma 1, lett. d), e 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 31, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
(Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
[4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.]
(Comma abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
(Articolo inserito dall'art. 22, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

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