Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 30


RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI, DEI GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DEI GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE E DEI CONSERVATORI (Rubrica sostituita dall’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
(Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.]
(Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.
(Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 30"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti