Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 28


CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.
(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)]
(Comma abrogato dall’art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco.
(Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
(Alinea modificato dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3;
(Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;
c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.
(Lettera aggiunta dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
(Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
(Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.
(Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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