Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 23-quater


RIPRODUZIONI INFORMATICHE

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
(Articolo inserito dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

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