Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 29


SEZIONE II Indicazioni geografiche - (OGGETTO DELLA TUTELA)
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

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