Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 243


SEZIONE IV Invenzioni - (INVEZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA'E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA)
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

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