Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 99


DATA DI RIFERIMENTO

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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