Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 84


IMPRESA DI PARTECIPAZIONE CAPOGRUPPO

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.
(Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 6, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
(Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 6, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 6, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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