Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 82


CAPO IV Gruppo assicurativo (GRUPPO ASSICURATIVO)

1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.
(Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 4, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
[2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria.]
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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