Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 75


PROTOCOLLI DI AUTONOMIA
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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