Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 48


CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo (REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLA SEDE SECONDARIA)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

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