Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 39


VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.

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