Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 322


DOVERI DEL REVISORE LEGALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE (Rubrica così sostituita dal comma 9 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
(Comma così modificato dal comma 10 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
(Comma così modificato dal comma 11 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

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