CAPO V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza (DOVERI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO)1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L’ISVAP informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’ISVAP dei provvedimenti adottati.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. [Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 8 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)