Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 314


RIFIUTO ED ELUSIONE DELL'OBBLIGO A CONTRARRE E DIVIETO DI ABBINAMENTO

1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, L. 4 agosto 2017, n. 124)
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.

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