Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 290


PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
(Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198)
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

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