Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 282


GRUPPI E SOCIETA' NON ISCRITTE ALL'ALBO
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.

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